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Statuto

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F.I.M.A. – FEDERAZIONE ITALIANA MEDIA AMBIENTALI Onlus

Statuto

Art. 1

Denominazione, scopi e durata

La Federazione Italiana Media Ambientali Onlus ha lo scopo di promuovere la comunicazione ambientale in Italia, di favorire grazie ad essa la diffusione della cultura dell’ambiente e della sostenibilità, anche sviluppando rapporti di collaborazione con analoghe organizzazioni, reti e associazioni di altri paesi e internazionali e con tutto ciò di concorrere alla tutela e valorizzazione dell’ambiente.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle statutarie, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la Federazione, coerentemente a quanto prevede l’art. 10 del D.Lgs. n. 460/9, utilizza la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” e opera nel rispetto degli ordinamenti previsti per le Onlus dal D.Lgs. n. 460/9 e s.m.i.

La durata della Federazione è illimitata. Lo scioglimento può essere deciso con decisione a maggioranza assoluta dall’assemblea generale.

 

Art. 2

Principi

La Federazione opera esclusivamente secondo principi di solidarietà sociale al fine di promuovere la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente. Si ispira ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana per rendere il più possibile concreti i tre diritti fondamentali della comunicazione legata all’ambiente:

1. il diritto di informarsi, inteso come diritto dal basso, che qualsiasi cittadino ha di accedere all’informazione ambientale;

2. il diritto di essere informato, che presuppone, dall’alto, l’obbligo delle pubbliche autorità di cercare, raccogliere, conservare, diffondere in modo esaustivo, continuo, trasparente e tempestivo, rendere comprensibili e accessibili a tutti le informazioni, sia sullo stato dell’ambiente attuale, sia su quanto potrebbe in futuro influire su di esso, fornendo così anche il presupposto per processi decisionali inclusivi e forme partecipative di governance;

3. il diritto di informare, cioè il diritto, orizzontale, dei cittadini di diffondere ad altri le informazioni ambientali.

 

Art. 3

Ordinamento

L’ordinamento dell’associazione è stabilito in ottemperanza alla normativa per le Onlus secondo quanto stabilito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460/9 e s.m.i e assicura, in particolare, il rispetto dei seguenti requisiti:
– operare per la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;

– esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

– divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

– divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

– obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;

– obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

– obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

– disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

– uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Art. 4

Strumenti

La Federazione si avvale degli strumenti ritenuti utili al perseguimento degli scopi statutari, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la produzione comune di materiali informativi e formativi in forma cartacea, radio, TV e digitale, organizzazione di seminari e conferenze a livello italiano, europeo e internazionale finalizzati a migliorare la qualità della comunicazione in campo ambientale, sviluppo di relazioni e collaborazioni internazionali, proposte e pareri sulle politiche in materia di comunicazione, confronto con le parti sociali e le organizzazioni della società civile, sviluppo di servizi per gli associati, acquisti comuni di beni e servizi, progetti di ricerca comuni, potenziamento delle competenze degli operatori tramite corsi, borse di studio e altri mezzi formativi, scambio di esperienze, diffusione di buone pratiche, realizzazione o collaborazione a campagne e iniziative di sensibilizzazione ambientale, di iniziative congiunte per lo sviluppo della consapevolezza ambientale e di una eco-cittadinanza.

 

La Federazione opera in particolare per incrementare:

– la competenza professionale degli operatori dei media ambientali e la competenza ambientale degli operatori dell’informazione e della comunicazione in genere;

– le conoscenze, la consapevolezza e la sensibilità dell’opinione pubblica e dei decisori politici verso i temi della protezione della natura e dell’ambiente e verso la centralità dell’informazione e la comunicazione ambientale;

– la qualità e l’efficacia delle politiche pubbliche a favore dell’informazione e della comunicazione ambientale;

– l’uso coerente e responsabile dei temi ambientali da parte delle imprese nelle loro attività di comunicazione e di marketing;

– la trasparenza di qualunque soggetto pubblico o privato in materia ambientale;

– il coordinamento e le sinergie dell’informazione e della comunicazione ambientale, in quanto principale elemento dell’educazione informale, con le agenzie e gli attori pubblici e privati dell’educazione formale e non formale;

– l’applicazione delle linee guida e delle direttive a ogni livello che indicano nell’informazione e nella comunicazione ambientale uno strumento fondamentale di protezione della natura e dell’ambiente e di cittadinanza attiva e consapevole;

– una migliore “governance ambientale” e la partecipazione dei cittadini alle politiche attive e proattive in difesa dell’ambiente, tramite, ad esempio, il volontariato ambientale, la promozione di stili di vita e di modelli di produzione e consumo sostenibili, il risparmio energetico e le risorse rinnovabili, la lotta al cambiamento climatico, la difesa della biodiversità, la lotta all’inquinamento, il contrasto all’illegalità ambientale, la tutela e la riqualificazione del paesaggio urbano e rurale, la riduzione dei rifiuti, la mobilità sostenibile;

– la cooperazione internazionale in materia di informazione e comunicazione ambientale;

– il contributo dei media ambientali e degli operatori italiani dei media all’azione internazionale di sensibilizzazione e mobilitazione per un futuro sostenibile, con particolare riguardo all’azione svolta dalle agenzie del sistema delle Nazioni Unite e dall’Unione Europea.

Art. 5

Soci

Possono aderire alla Federazione in qualità di membri effettivi:

1. come persone fisiche, i singoli operatori dell’informazione, della comunicazione e della ricerca interessati alla diffusione e al potenziamento dell’informazione e della comunicazione ambientale;

2. i media ambientali in forma cartacea, radio, TV e/o digitale;

3. i media editi in forma cartacea, radio, TV e/o digitale che pur non avendo un esclusivo orientamento all’informazione e alla comunicazione ambientale intendono contribuire al perseguimento degli scopi statutari della Federazione;

4. le associazioni e gli enti senza fini di lucro operanti anche nel campo dell’informazione, della comunicazione ambientale e della ricerca o che comunque intendono contribuire al perseguimento degli scopi statutari della Federazione.

I soci condividono gli obiettivi della Federazione, ne accettano lo statuto e versano una quota annuale.

Possono aderire, in qualità di membri associati, anche persone fisiche o giuridiche interessate a partecipare alle attività della Federazione e che versano una quota annuale.

La domanda di adesione alla Federazione, in qualità di membro effettivo o di membro associato, deve essere indirizzata al Presidente della Federazione.

L’adesione nel caso dei membri effettivi deve essere approvata a maggioranza assoluta dei membri dell’Ufficio di Presidenza. Si intende operante una volta che l’ente candidato abbia versato la quota associativa annuale. Nel caso che il socio della Federazione aderente in qualità di membro effettivo o di membro associato sia una persona giuridica, il socio deve indicare un/una referente che lo rappresenterà nelle sedi previste dallo statuto.

La qualità di membro, effettivo o associato, si perde per:

–       Recesso, mediante comunicazione scritta al Presidente.

–       Mancato pagamento della quota associativa per un intero anno solare o entro tre mesi dal sollecito ricevuto.

–       Mancata designazione del referente per un intero anno solare o entro tre mesi dal sollecito ricevuto.

–       Provvedimento motivato di esclusione deciso per gravi motivi a maggioranza dei membri dell’Ufficio di Presidenza. Avverso il provvedimento di esclusione può essere presentato ricorso all’assemblea generale, che decide a maggioranza assoluta dei membri o dei due terzi dei partecipanti.

Art. 6

Diritti e doveri degli aderenti

membri effettivi di maggiore età e le persone giuridiche hanno uguale diritto di voto in assemblea generale, partecipano pienamente alle attività della Federazione, sono informati regolarmente delle attività e delle iniziative della Federazione, approvano lo Statuto e i regolamenti e le loro eventuali successive modificazioni, designano i propri candidati a ricoprire le cariche associative, eleggono le cariche direttive dell’associazione.

Hanno il dovere di pagare le quote associative decise dall’assemblea generale e di collaborare attivamente al raggiungimento degli scopi della Federazione.

membri associati hanno diritto di partecipare alle attività della Federazione, di ricevere informazioni sulle attività e le iniziative della Federazione e di partecipare all’assemblea generale annuale, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Hanno il dovere di pagare le quote associative decise dall’assemblea.

Art. 7

Organi della Federazione – L’Assemblea generale

L’Assemblea generale è composta dai membri effettivi in regola con il pagamento della quota annuale.

I membri associati possono partecipare senza diritto di voto.

Si riunisce almeno una volta l’anno e ogni volta che la convochi l’Ufficio di Presidenza o lo richieda almeno un quinto dei membri effettivi.

L’assemblea può svolgersi anche per via telematica, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal regolamento della Federazione.

L’assemblea generale delibera in merito a:

1. Modifiche del presente Statuto, a condizione che esse rispettino quanto previsto dalla normativa per le Onlus dal D.Lgs. 460/9 e s.m.i. o nel caso che la mutata normativa lo richieda.

2. Nomina dell’Ufficio di Presidenza e del rappresentante legale della Federazione.

3. Nomina di nuovi co-Presidenti in caso di seggio vacante.

4. Regolamento della Federazione e sue successive modifiche.

5. Approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.

6. Importo delle quote annuali dei membri effettivi e associati.

7. Decisione in merito a ricorsi avverso provvedimento di esclusione deliberato dall’Ufficio di Presidenza.

8. Linee guida generali della Federazione.

9. Scioglimento della Federazione.

Il numero minimo di partecipanti all’assemblea, perché l’assemblea sia valida, deve essere della metà più uno dei membri effettivi in prima convocazione.

Qualora non si raggiunga il numero legale in prima convocazione, l’Ufficio di Presidenza è tenuto a riconvocare l’assemblea in seconda convocazione entro un termine non inferiore a otto giorni e non superiore a quindici.

In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero di soci presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validi espressi, tranne i casi in cui è richiesta la maggioranza assoluta dei membri o la maggioranza dei due terzi dei partecipanti all’assemblea.

Ogni membro effettivo in regola con il pagamento delle quote annuali ha uguale diritto di voto e ogni membro effettivo esprime un voto.

Art. 8

Organi della Federazione – L’Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza è costituito da un minimo di tre a un massimo di nove co-Presidenti. 

È eletto dall’Assemblea generale per un triennio ed entra in carica il 1 gennaio dell’anno successivo l’elezione.

Si riunisce, anche per via telematica, ogni volta che lo convochi il Presidente o che lo richieda uno dei co-presidenti.

Compiti dell’Ufficio di Presidenza, direttamente o tramite propri delegati, sono:

– tradurre in atti concreti le linee guida generali indicate dall’Assemblea generale;

– definire i casi in cui la rappresentanza spetta al Presidente e i casi in cui la rappresentanza spetta al Segretario Generale;

– definire i casi in cui il Presidente e il Segretario Generale possono operare in nome e per conto della Federazione senza previa autorizzazione e mandato dell’Ufficio di Presidenza e i casi in cui invece deve preventivamente essere acquisito un formale mandato dell’Ufficio di Presidenza;

– approvare l’adesione di nuovi soci e deliberare in merito all’esclusione di soci per gravi motivi mediante provvedimento motivato;

– promuovere e coordinare le attività della Federazione, assicurando il massimo coinvolgimento possibile di tutti i membri effettivi e associati;

– istituire se del caso un Comitato Scientifico e/o gruppi di lavoro e commissioni ad hoc;

– informare regolarmente i membri effettivi e associati circa le attività della Federazione e le decisioni dell’Ufficio di Presidenza;

– portare all’esterno la voce della Federazione e rappresentare la Federazione nelle sedi istituzionali;

– convocare e presiedere l’Assemblea generale;

– convocare l’assemblea straordinaria per la surroga di eventuali seggi vacanti nell’Ufficio di Presidenza;

– predisporre e sottoporre all’Assemblea generale i bilanci della Federazione;

-verificare periodicamente l’andamento economico e finanziario;

– proporre all’Assemblea generale il regolamento della Federazione e le sue eventuali modifiche.

 

Art. 9

Organi della Federazione – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea generale tra i membri dell’Ufficio di Presidenza.

I suoi compiti sono:

– Rappresentare legalmente la Federazione nelle materie e negli accordi di ordine non economico e nei casi attribuitigli dall’Ufficio di Presidenza, con firma disgiunta o congiunta con il Segretario Generale.

– Convocare e presiedere le riunioni dell’Ufficio di Presidenza.

– Ricevere le richieste di associazione alla Federazione e sottoporle all’approvazione degli organi competenti.

– Ricevere le richieste di recesso dalla Federazione.

Art. 10

Organi della Federazione – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dall’Assemblea generale per un triennio.

Il mandato è compatibile con la carica di co-presidente ed è rinnovabile.

Compiti del Segretario Generale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza e nel rispetto delle linee guida stabilite dall’Assemblea generale, sono di provvedere, direttamente o tramite propri collaboratori e delegati, a:

– sovrintendere all’attività ordinaria della Federazione, dirigendone la struttura amministrative e organizzativa, costituita presso la sede legale della Federazione;

– riscuotere le quote annuali dai membri effettivi e associati e redigere l’elenco dei membri;

– provvedere alla gestione economica e finanziaria della Federazione;

– informare l’Ufficio di Presidenza circa l’andamento economico e finanziario;

– fornire all’Ufficio di Presidenza tutti gli elementi utili alla elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo;

– provvedere agli adempimenti previsti dalla legge e dagli ordinamenti;

– sottoscrivere atti e convenzioni aventi rilevanza economica, su mandato dell’Ufficio di Presidenza, in base ai criteri stabiliti dal Regolamento.

 

Art. 11

Organi della Federazione – Il Coordinatore dell’Ufficio di Presidenza

Ogni anno un membro dell’Ufficio di Presidenza ne assume, a rotazione, il ruolo di Coordinatore, secondo l’ordine stabilito dall’Ufficio stesso.

Compiti del Coordinatore, direttamente o tramite altri membri dell’Ufficio di Presidenza, propri collaboratori e delegati, sono di predisporre i materiali necessari ai lavori dell’Ufficio di Presidenza e di redigerne i verbali; in caso di impossibilità o assenza potrà delegare un altro co-presidente;

 

Art. 12

Patrimonio e Gestione

Il patrimonio della Federazione è costituito dalle quote dei membri effettivi e associati, donazioni, contributi pubblici e privati e da ogni altra forma di finanziamento consentita dalla legge.

È fatto obbligo di redigere un bilancio o rendiconto annuale e di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Il patrimonio è indivisibile e non può essere trasmesso ai membri della Federazione, così come non possono essere distribuiti tra i membri della Federazione eventuali profitti realizzati dalle attività della Federazione.

È fatto quindi divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

In caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 Art. 13

Regolamento

Il regolamento, approvato dall’Assemblea generale su proposta dell’Ufficio di Presidenza, definisce:

– le modalità per assicurare la circolazione dell’informazione tra i membri effettivi e associati;

– le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee generali;

– le modalità di partecipazione e di voto, anche per via telematica;

– le modalità per assicurare negli organi della Federazione una presenza equilibrata di genere e delle diverse categorie di soci effettivi;

– le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori dell’Ufficio di Presidenza;

– le modalità di convocazione dell’assemblea generale in caso di seggi vacanti nell’Ufficio di Presidenza;

– le prerogative dell’Ufficio di Presidenza, del Presidente, del Segretario Generale e del Coordinatore dell’Ufficio di Presidenza nei casi non previsti dal presente statuto;

– quanto pur non previsto dal presente statuto sia ritenuto utile normare ai fini del buon funzionamento della federazione.

Art. 14

Norma transitoria

Nella prima applicazione del presente statuto, gli organi deliberati dall’assemblea costitutiva decadono il 31 dicembre 2013.

Entro tale data l’Ufficio di Presidenza:

1. Elaborerà un programma di lavoro volto allo sviluppo e al consolidamento della Federazione, avviando un primo piano di attività e dandosi criteri provvisori di funzionamento e di gestione economico-finanziaria, in attesa dell’approvazione del Regolamento e in deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 7 in materia di approvazione del bilancio di previsione.

2. Redigerà il Regolamento della Federazione sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea generale entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

3. Redigerà il bilancio consuntivo 2013 e il bilancio di previsione 2014 da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale entro il 30 aprile 2014.

Approvato in Rimini, 7 novembre 2013